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    You are here: Home » Citizen » Alzheimer's Disease » Aspetti normativi » Questioni legali

    Questioni legali


    Quando un proprio caro è affetto da malattia di Alzheimer, si possono verificare delle situazioni con riflessi di carattere legale. In particolare è bene essere a conoscenza delle norme per sapere come affrontare le seguenti questioni:

    1. come identificare una persona idonea ad occuparsi del malato dal punto di vista del compimento degli atti giuridici; ovvero una persona che compia tutte quelle azioni di interesse del paziente che vanno dal ritiro della pensione alla vendita di una casa, ma che questi non può adempiere a causa della sua infermità (Cura degli interessi);
    2. come comportarsi se il malato causa dei danni ad altre persone o cose (Danni a terzi);
    3. che cosa succede nel caso in cui il malato compia un reato (Aspetti penali).

    E’ bene inoltre ricordare che è possibile accedere, secondo una precisa normativa, ad una serie di Sussidi e Agevolazioni concesse da parte dello Stato; per ulteriori informazioni circa questo aspetto cliccate qui.

    Innanzitutto bisogna definire lo stato giuridico di un malato di Alzheimer.

    Questi può essere incapace di intendere e/o di volere, e tali incapacità possono distinguersi a loro volta in naturali o legali.

    Definiamo questi concetti.

    • Incapacità di intendere: il malato non si rende conto del valore delle proprie azioni.
    • Incapacità di volere: il malato non è capace di determinarsi in modo autonomo.
    • Incapacità naturale: se non è stata emessa una sentenza di Interdizione o Inabilitazione.
    • Incapacità legale: quando invece tale sentenza è stata emessa.
    • Interdizione: misura ufficiale presa nell'interesse del malato (incapace di intendere e/o di volere) che lo priva della capacità giuridica (cioè della possibilità di eseguire ogni atto legale, compreso un prelievo in banca), cedendo questo potere a un tutore, ovvero una persona che esegue gli interessi del malato.
    • Inabilitazione: misura meno drastica dell'interdizione, che impedisce al malato (nel suo interesse) di compiere solo atti di straordinaria amministrazione (per esempio vendere una casa).

    Esiste poi, a partire dal 19 marzo 2004, una nuova figura di tutela per gli interessi del malato che è quella dell'Amministratore di Sostegno o Curatore Provvisorio, che è una persona eletta da un giudice, che di volta in volta assume i soli incarichi che il malato non può assolvere, ma senza ricorrere alla sentenza definitiva di inabilitazione.

    Riassumendo, i familiari del malato di Alzheimer, a seconda della gravità e dell'avanzamento del morbo, possono chiedere che venga applicato uno di questi tre casi:

    1. Nomina di un Amministratore di Sostegno o Curatore Provisorio, senza interdizione o inabilitazione, al quale attribuire poteri proporzionati solo a ciò che il malato non può compiere;
    2. Inabilitazione, con nomina di un Curatore, che provveda ai soli atti di straordinaria amministrazione;
    3. Interdizione, con nomina di un Tutore, che provveda ad effettuare tutti gli atti legali del malato.


    Cura degli interessi

    L’assegnazione delle responsabilità di soddisfare gli interessi del malato si chiama procura e – come visto – può avvenire a tre diversi livelli (nomina di un Amministratore di Sostegno o Curatore Provvisorio, di un Curatore o di un Tutore). La procura può essere speciale (cioè ristretta soltanto ad alcuni specifici affari) o generale (allargata a tutti gli aspetti giuridici).

    Anche in caso di procura generale alcuni atti, detti personalissimi, non possono essere gestiti dal tutore. Sono gli atti come il matrimonio o il testamento che, quindi, non possono essere compiuti né dal malato (perché incapace di intendere e/o di volere), né da chi lo rappresenta; in pratica non possono essere compiuti del tutto.

    Gli atti detti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal curatore degli interessi del malato solo se esplicitamente indicati nella procura.

    La procura deve avvenire come atto pubblico, cioè rivolgendosi ad un pubblico ufficiale o ad un notaio. Affinché come tutore sia nominato il coniuge del malato è consigliabile che fra marito e moglie non vi sia comunione di beni; quindi è opportuno seguire una di queste due vie:

    • non nominare il coniuge come tutore o curatore, ma un altro soggetto fidato, come ad esempio un figlio;
    • sciogliere la comunione dei beni e successivamente conferire la procura al coniuge.

    Il tutore, curatore o amministratore di sostegno viene nominato dal Tribunale che, di preferenza, sceglie un familiare o il coniuge (se non separato).

    L’Interdizione o l’Inabilitazione può essere richiesta da un parente del malato fino al quarto grado o da un Pubblico Ministero e l’accertazione dello stato di incapacità deve essere effettuata dal Giudice del Tribunale di Residenza del malato.



    Danni a terzi

    Se il malato di Alzheimer compie delle azioni che causano danno a persone o cose, il responsabile è chi aveva al momento del danno il compito di accudirlo, sia per scelta volontaria, che per vincolo giuridico (ad esempio un parente o un infermiere). Quindi, poniamo il caso, se il malato sfugge al controllo di chi lo assiste, prende la propria automobile e causa un incidente, la responsabilità è di chi in quel momento doveva sorvegliarlo, che dovrà risarcire ogni danno causato. Non dovrà farlo se però dimostra di avere adottato tutte le precauzioni possibili per evitare ogni eventuale incidente.

    Nell’evenienza in cui l’assistente non potesse risarcire il danno provocato, il giudice, considerato il livello economico del malato, può decidere che sia esso a risarcire in parte il danneggiato.



    Aspetti penali

    Se il malato di Alzheimer compie un reato, non viene punito se il giudice lo dichiara incapace di intendere oppure di volere nel momento in cui lo ha compiuto. Non è imputabile di alcun reato anche se il giorno in cui lo ha commesso non era stata emessa alcuna sentenza di incapacità.

    Per ulteriori informazioni cliccate qui.


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